IRAP negli enti sportivi dilettantistici ASD e SSD

IRAP per enti sportivi dilettantistici ASD e SSD: struttura organizzativa, compensi, attività svolta e valutazione fiscale.

L’IRAP va valutata considerando struttura organizzativa, attività esercitata, compensi, collaborazioni e modalità operative. Per ASD e SSD non è un tema da trattare in automatico: serve capire come l’ente opera davvero.

Quando conviene approfondire

  • quando l’ente ha collaboratori, istruttori o struttura organizzata
  • quando crescono attività, ricavi o costi del personale
  • prima della chiusura annuale e della predisposizione dichiarativa
  • quando non è chiaro se l’ente abbia una base imponibile rilevante

Cosa viene verificato

Struttura dell’ente

Organizzazione, mezzi, personale e continuità dell’attività incidono sulla valutazione.

Compensi e costi

Le somme erogate devono essere lette rispetto alla natura del rapporto e all’attività svolta.

Documenti contabili

Bilancio, rendiconto e registrazioni devono permettere una ricostruzione ordinata.

Rischio dichiarativo

Una valutazione preventiva riduce errori in dichiarazione e contestazioni successive.

Errori da evitare

  • escludere o applicare l’IRAP senza analisi
  • non distinguere attività istituzionale e commerciale
  • trascurare il collegamento tra compensi e struttura organizzativa
  • arrivare alla dichiarazione senza aver ordinato i dati

Il metodo di lavoro

Il metodo corretto è partire dai fatti: attività svolta, organizzazione, costi, documenti e rapporti. Solo dopo si valuta il trattamento più prudente e sostenibile.

Possiamo aiutarti: chiedi una consulenza riservata per valutare il caso concreto.

Approfondimento tecnico

L’Irap (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è un tributo dovuto da imprese e professionisti il cui gettito è attribuito alle Regioni per coprire le spese dell’assistenza sanitaria. Il valore della produzione (che rappresenta la base imponibile su cui si determina l’imposta) è diverso a seconda che l’associazione svolga solo attività istituzionale o anche attività di natura commerciale. Nel primo caso, è dato dalla somma di:

  • retribuzioni per lavoro dipendente e redditi a questi assimilati;
  • compensi per prestazione occasionale di lavoro autonomo, non esercitato abitualmente.
  • L’ente sportivo che ha sostenuto tali costi ha l’obbligo di compilare ed inviare la dichiarazione Irap (Modello UNICO - Enti Non Commerciali) ai soli fini dell’imposta. Le associazioni che svolgono attività istituzionale e commerciale, che hanno scelto il regime fiscale agevolato, calcolano la base imponibile Irap sommando al reddito ottenuto ai fini Ires (applicando cioè il coefficiente di redditività del 3 per cento sui proventi commerciali conseguiti) i seguenti costi non deducibili ai fini Irap:

  • le retribuzioni pagate al personale dipendente e redditi assimilati;
  • i compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo non abituale;
  • gli interessi passivi. Una volta determinata la base imponibile, per determinare l’ammontare dell’Irap dovuta si applicherà la percentuale del 4,25 per cento (o altra aliquota prevista da legge regionale).
  • Il reddito imponibile e l’ammontare dell’imposta dovuta dovranno essere dichiarati presentando il Modello UNICO Enti Non Commerciali. Le agevolazioni nel pagamento dell’Irap consistono essenzialmente in deduzioni dalla base imponibile. In particolare, non concorrono a determinare il valore della produzione:

  • i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
  • le spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratti di formazione lavoro;
  • i compensi, i premi, i rimborsi forfetari e le indennità di trasferta corrisposti a sportivi dilettanti.
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    Come lavora lo studio sul caso

    In questa fase interviene il nostro studio di commercialisti. Ogni valutazione considera insieme ciò che l’ente fa, con chi lo fa, come incassa e quali documenti può produrre.