IRAP negli enti sportivi dilettantistici ASD e SSD
IRAP per enti sportivi dilettantistici ASD e SSD: struttura organizzativa, compensi, attività svolta e valutazione fiscale.
L’IRAP va valutata considerando struttura organizzativa, attività esercitata, compensi, collaborazioni e modalità operative. Per ASD e SSD non è un tema da trattare in automatico: serve capire come l’ente opera davvero.
Quando conviene approfondire
quando l’ente ha collaboratori, istruttori o struttura organizzata
quando crescono attività, ricavi o costi del personale
prima della chiusura annuale e della predisposizione dichiarativa
quando non è chiaro se l’ente abbia una base imponibile rilevante
Cosa viene verificato
Struttura dell’enteOrganizzazione, mezzi, personale e continuità dell’attività incidono sulla valutazione.
Compensi e costiLe somme erogate devono essere lette rispetto alla natura del rapporto e all’attività svolta.
Documenti contabiliBilancio, rendiconto e registrazioni devono permettere una ricostruzione ordinata.
Rischio dichiarativoUna valutazione preventiva riduce errori in dichiarazione e contestazioni successive.
Errori da evitare
escludere o applicare l’IRAP senza analisi
non distinguere attività istituzionale e commerciale
trascurare il collegamento tra compensi e struttura organizzativa
arrivare alla dichiarazione senza aver ordinato i dati
Il metodo di lavoro
Il metodo corretto è partire dai fatti: attività svolta, organizzazione, costi, documenti e rapporti. Solo dopo si valuta il trattamento più prudente e sostenibile.
L’Irap (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è un tributo dovuto da imprese e professionisti il cui gettito è attribuito alle Regioni per coprire le spese dell’assistenza sanitaria. Il valore della produzione (che rappresenta la base imponibile su cui si determina l’imposta) è diverso a seconda che l’associazione svolga solo attività istituzionale o anche attività di natura commerciale.
Nel primo caso, è dato dalla somma di:
retribuzioni per lavoro dipendente e redditi a questi assimilati;
compensi per prestazione occasionale di lavoro autonomo, non esercitato abitualmente.
L’ente sportivo che ha sostenuto tali costi ha l’obbligo di compilare ed inviare la dichiarazione Irap (Modello UNICO - Enti Non Commerciali) ai soli fini dell’imposta. Le associazioni che svolgono attività istituzionale e commerciale, che hanno scelto il regime fiscale agevolato, calcolano la base imponibile Irap sommando al reddito ottenuto ai fini Ires (applicando cioè il coefficiente di redditività del 3 per cento sui proventi commerciali conseguiti) i seguenti costi non deducibili ai fini Irap:
le retribuzioni pagate al personale dipendente e redditi assimilati;
i compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo non abituale;
gli interessi passivi. Una volta determinata la base imponibile, per determinare l’ammontare dell’Irap dovuta si applicherà la percentuale del 4,25 per cento (o altra aliquota prevista da legge regionale).
Il reddito imponibile e l’ammontare dell’imposta dovuta dovranno essere dichiarati presentando il Modello UNICO Enti Non Commerciali. Le agevolazioni nel pagamento dell’Irap consistono essenzialmente in deduzioni dalla base imponibile.
In particolare, non concorrono a determinare il valore della produzione:
i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
le spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratti di formazione lavoro;
i compensi, i premi, i rimborsi forfetari e le indennità di trasferta corrisposti a sportivi dilettanti.
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