Le somme riconosciute agli amministratori di enti associativi e sportivi richiedono particolare cautela. Occorre distinguere compenso, rimborso, incarico operativo e ruolo istituzionale, evitando commistioni che possano mettere in discussione la natura dell’ente.
Quando conviene approfondire
- quando l’ente vuole riconoscere somme ad amministratori o componenti del direttivo
- quando ci sono rimborsi spese ricorrenti o importi non documentati
- prima di deliberare compensi o incarichi operativi
- quando si vuole verificare la coerenza con statuto e finalità non profit
Cosa viene verificato
Errori da evitare
- pagare amministratori senza delibera chiara
- trattare compensi e rimborsi nello stesso modo
- non documentare spese e trasferte
- creare situazioni incoerenti con assenza di lucro e finalità statutarie
Il metodo di lavoro
La consulenza aiuta a impostare una procedura prudente: delibera, causale, documento, pagamento tracciato e controllo della coerenza complessiva.
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Approfondimento tecnico
- se l’amministratore svolge l’attività con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, il compenso percepito costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. In questo caso l’associazione deve effettuare una ritenuta d’acconto sui compensi corrisposti, come farebbe per un lavoratore dipendente;
- se l’attività di amministrazione è svolta da liberi professionisti (commercialisti, ragionieri, eccetera), i compensi pagati rientrano tra i redditi di lavoro autonomo e l’associazione applicherà la ritenuta prevista per tale tipo di reddito.
I rimborsi spese
Si tratta in sostanza di somme concesse all’amministratore quando per svolgere il suo mandato è costretto a recarsi in un comune diverso da quello della sede di lavoro. Sono previste tre diverse forme di rimborsi:- il rimborso forfetario (o indennità di trasferta), che è quello per il cui pagamento non occorrono giustificativi di spesa; il rimborso pagato non è soggetto a tassazione fino a 46,48 euro per giorno se la trasferta è in Italia, fino a 77,47 euro per le trasferte all’estero. In questi importi non si considerano le spese di viaggio e di trasporto. Se si fruisce gratuitamente di alloggio o di vitto, i limiti indicati prima sono ridotti di 1/3 (di 2/3 nel caso in cui si usufruisca sia di alloggio che di vitto).
- il rimborso analitico, che è quello completamente escluso da tassazione, purchédebitamente documentato con i giustificativi di spesa, e riguarda le spese sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto. Eventuali rimborsi di spese di viaggio riconosciuti per raggiungere la sede di lavoro partendo dalla propria residenza sono da considerarsi reddito imponibile, anche se l’abitazione si trova in un altro Comune.
- il rimborso misto, che comprende sia l’indennità di trasferta che il rimborso delle spese documentate.
