Regime agevolato: condizioni e requisiti da verificare
Regime agevolato per associazioni e ASD: condizioni, requisiti, limiti, opzioni e controlli per evitare errori.
Accedere a un regime agevolato richiede più di una scelta contabile. Servono requisiti, limiti, documentazione e prassi coerenti; altrimenti il beneficio può trasformarsi in rischio in caso di controllo.
Quando conviene approfondire
quando l’ente vuole applicare o mantenere un regime fiscale agevolato
quando aumentano ricavi commerciali, sponsorizzazioni o eventi
quando non sono chiari limiti e requisiti applicabili
quando si vuole fare un check-up prima della dichiarazione
Cosa viene verificato
Requisiti soggettiviNatura dell’ente, statuto e attività devono essere compatibili con il regime.
Limiti quantitativiRicavi e proventi vanno monitorati con continuità, non solo a fine anno.
AdempimentiOpzioni, comunicazioni, fatture e registrazioni devono essere coerenti.
Prova della gestioneDocumenti interni e contabilità devono sostenere la scelta fiscale adottata.
Errori da evitare
applicare il regime per abitudine senza verifiche aggiornate
non monitorare i limiti durante l’anno
non distinguere attività istituzionali e commerciali
non documentare le decisioni dell’ente
Il metodo di lavoro
La verifica serve a stabilire se il regime è davvero applicabile, se conviene e quali correzioni operative introdurre per renderlo sostenibile.
Il regime agevolato può essere adottato dalle associazioni di promozione sociale, dalle associazioni e dalle società sportivo dilettantistiche, e dalle pro loco in possesso di determinati requisiti soggettivi e a condizione che si verifichi un preciso presupposto oggettivo.
E’ necessario, infatti, che nel periodo d’imposta precedente siano stati conseguiti dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 250.000 euro. In particolare, ai fini dell’opzione per l’applicazione del regime agevolato, valgono i seguenti criteri:
i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) devono aver conseguito nell’anno solare precedente proventi non superiori a 250.000 euro;
i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (ad es. 1° luglio – 30 giugno) devono aver conseguito proventi non superiori a 250.000 euro nel periodo d’imposta precedente;
le associazioni di nuova costituzione, devono rapportare il limite massimo dei proventi, al periodo intercorrente fra la data di costituzione e il termine dell’esercizio, computandolo a giorni.
Dal periodo d’imposta 2003 anche le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro possono determinare il reddito in maniera forfetaria secondo il regime della legge 16 dicembre 1991 n. 398.
Ovviamente è necessario rispettare il limite massimo dei proventi (250.000 euro) realizzati nell’esercizio di attività commerciali.
Le società e le associazioni di nuova costituzione possono scegliere tale regime se prevedono che nello stesso anno di costituzione conseguiranno proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore al citato limite. In questo limite occorre tener conto dei ricavi, delle sopravvenienze attive e dei contributi erogati da pubbliche amministrazioni per l’esercizio dell’attività commerciale.
Non si considerano, invece, le indennità percepite per la preparazione e l’addestramento nel caso del trasferimento di un atleta da una società sportiva dilettantistica ad una società professionistica.
I REQUISITI SOGGETTIVI PER FRUIRE DEL REGIME AGEVOLATO
assenza del fine di lucro;
svolgimento di attività sportiva dilettantistica (riconosciuta tale dal Coni) compresa l’eventuale attività didattica;
affiliazione a Federazioni sportive nazionali o Enti di promozione sportiva.
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