Regime fiscale agevolato: Legge 398/1991

Regime fiscale agevolato Legge 398/1991: requisiti, ricavi commerciali, IVA, imposte dirette e gestione documentale.

La Legge 398/1991 resta un riferimento importante per molti enti sportivi e associativi, ma il suo utilizzo richiede attenzione. Il beneficio fiscale funziona se requisiti, opzione, documenti, ricavi e adempimenti sono gestiti in modo coerente.

Quando conviene approfondire

  • quando l’ente svolge attività commerciale accanto all’attività istituzionale
  • quando riceve sponsorizzazioni, corrispettivi o ricavi da eventi
  • quando vuole semplificare la gestione fiscale senza aumentare il rischio
  • quando serve verificare se il regime è ancora sostenibile

Cosa viene verificato

Accesso al regimeNatura dell’ente, requisiti e limiti devono essere verificati prima dell’applicazione.
Ricavi commercialiSponsorizzazioni, pubblicità, eventi e corrispettivi richiedono monitoraggio continuo.
IVA e imposte diretteIl regime incide su determinazione di IVA e reddito, ma non elimina la necessità di documenti corretti.
Controlli interniUna procedura periodica aiuta a non superare limiti o perdere requisiti.

Errori da evitare

  • considerare il regime sempre conveniente
  • non controllare i ricavi durante l’anno
  • gestire sponsorizzazioni e pubblicità senza contratti coerenti
  • non aggiornare documenti e prassi quando cambia l’attività

Il metodo di lavoro

L’assistenza serve a verificare se il regime è applicabile, come gestirlo e quali controlli impostare. L’obiettivo non è solo pagare correttamente, ma rendere la posizione dell’ente ordinata e difendibile.

Possiamo aiutarti: chiedi una consulenza riservata per valutare il caso concreto.

Approfondimento tecnico

Il regime fiscale “normale” delle associazioni sportive dilettantistiche è quello degli enti non commerciali. E’ possibile però usufruire di un regime fiscale agevolato (disciplinato dalla legge 16 dicembre 1991 n. 398, successivamente integrata e modificata) sia per quanto riguarda la determinazione dell’Iva che per le imposte dirette.

IN COSA CONSISTE

Le agevolazioni previste a favore delle associazioni sportive dilettantistiche riguardano sia la semplificazione degli adempimenti contabili che la determinazione del reddito e gli obblighi ai fini Iva. In particolare, le agevolazioni prevedono:
  • la determinazione forfetaria del reddito imponibile (sulla base di un coefficiente di redditività);
  • un sistema forfetario di determinazione dell’Iva;
  • l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili);
  • l’esonero dalla redazione dell’inventario e del bilancio;
  • l’esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio - Tv e pubblicità).
I libri da tenere Ai fini Iva le associazioni sportive dilettantistiche devono istituire solo il registro previsto dal Decreto Ministeriale dell’11 febbraio 1997 in cui vanno annotati, entro il 15° giorno di ogni mese, tutte le entrate conseguite nel mese precedente (art. 9, comma 3 del D.P.R. n. 544 del 1999). I libri sociali da tenere sono due: il libro soci e il libro verbali assemblee. Nel primo occorre annotare i dati dei soci (fondatori, ordinari e quelli che compongono il Consiglio direttivo); nel secondo devono risultare tutti i verbali delle assemblee.

DA COSA SI E’ ESONERATI

  • tenuta delle scritture contabili;
  • presentazione della dichiarazione IVA;
  • emissione scontrini e/o ricevute fiscali.

COSA E’ OBBLIGATORIO

  • conservare e numerare le fatture emesse e di acquisto;
  • annotare i corrispettivi e gli altri proventi conseguiti nell’esercizio d’attività commerciali;
  • versare trimestralmente l’Iva;
  • tenere il libro soci e il libro verbali assemblee;
  • presentare la dichiarazione dei redditi (Modello UNICO Enti non commerciali) e il Modello 770, nei casi in cui è previsto.