Regime 398/91 per ASD e SSD: quali indicatori controllare?

Regime 398/91 per ASD e SSD: indicatori su requisiti, proventi commerciali, opzione, IVA, reddito imponibile e documentazione.

Per capire se il regime 398/91 è da valutare, una ASD o una SSD non deve partire dalla sola somma degli incassi. Gli indicatori centrali sono il perimetro dell’ente, l’affiliazione e l’attività sportiva dilettantistica, i proventi dell’attività commerciale del periodo precedente, l’opzione e la capacità di ricostruire le operazioni attraverso annotazioni, fatture e documenti conservati. La soglia dei proventi commerciali è pari a 400.000 euro; se viene superata nel corso del periodo d’imposta, le disposizioni della legge cessano di applicarsi dal mese successivo.

Il regime non va trattato come una soluzione generale per qualsiasi associazione. La legge riguarda il perimetro sportivo individuato dall’articolo 1 della L. 398/1991; inoltre, per gli enti del Terzo settore cui si applica l’articolo 79, comma 1, il Codice del Terzo settore esclude l’applicazione della L. 398/1991. Per presidenti, tesorieri e amministratori, la decisione utile è quindi verificare prima l’ente e le entrate che intende gestire, poi gli adempimenti del regime.

Il perimetro dell’ente da verificare prima del regime 398/91

L’articolo 1 della L. 398/1991 si riferisce alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche indicate dalla norma, e alle relative sezioni senza scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti, che svolgono attività sportive dilettantistiche. Questo è il primo indicatore: denominazione, statuto e attività effettivamente svolta devono essere esaminati insieme alla posizione affiliativa disponibile.

Per le società sportive dilettantistiche, l’articolo 90 della L. 289/2002 estende le disposizioni della L. 398/1991 alle SSD costituite in società di capitali senza fine di lucro. L’estensione non rende però superflua la verifica dei restanti presupposti, compreso il dato dei proventi commerciali.

Un’associazione culturale, APS, ODV o altro ente non profit non può essere ricondotto al regime soltanto perché svolge attività associative o presenta entrate simili a quelle di una ASD. Occorre individuare la forma e il percorso dell’ente nel caso concreto, senza assimilazioni automatiche.

La posizione nel terzo settore è un indicatore separato

Per gli enti del Terzo settore di cui all’articolo 79, comma 1, il D.Lgs. 117/2017 stabilisce che non si applica la L. 398/1991. La verifica della posizione dell’ente rispetto al Terzo settore viene quindi prima di una scelta organizzativa sul regime.

In pratica, quando l’ente è iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, intende iscriversi oppure ha una struttura che richiede di valutarne il perimetro, è opportuno separare questa analisi da quella delle sole entrate. Il documento da esaminare non è soltanto il prospetto dei ricavi: servono anche gli atti costitutivi, lo statuto e le informazioni disponibili sulla posizione dell’ente.

Proventi commerciali e soglia di 400.000 euro

La soglia prevista dall’articolo 1 è riferita ai proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel periodo d’imposta precedente. Il valore di riferimento è 400.000 euro. Perciò un totale indistinto di quote, contributi, corrispettivi, fatture e incassi non sostituisce il dato richiesto dalla norma: le poste devono essere ricostruite e valutate nella loro qualificazione concreta.

Questo indicatore va seguito anche durante il periodo d’imposta. Se i soggetti che hanno esercitato l’opzione superano 400.000 euro nel corso del periodo, la disciplina cessa di applicarsi dal mese successivo a quello del superamento. Sponsorizzazioni, cessioni o altre operazioni che l’ente considera commerciali meritano quindi un prospetto aggiornato, collegato ai documenti disponibili.

Un prospetto interno non decide da solo la natura di una voce, ma aiuta a rendere visibili importi, date e documenti da sottoporre a verifica. È utile mantenere separati il dato del periodo precedente, rilevante per l’accesso, e il dato corrente, rilevante per monitorare l’eventuale superamento.

Opzione per il regime 398/91 e sua efficacia

L’opzione prevista dall’articolo 1 riguarda l’imposta sul valore aggiunto e le imposte sui redditi secondo le disposizioni dell’articolo 2. Il testo della legge indica una comunicazione mediante lettera raccomandata al competente ufficio IVA, con effetto dal primo giorno del mese successivo all’esercizio dell’opzione, fino a revoca e comunque per almeno un triennio. La stessa disposizione richiama specifiche modalità per chi intraprende l’esercizio di attività commerciali e la comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro trenta giorni successivi.

Prima di procedere, è utile ricostruire quale passaggio l’ente abbia già compiuto, quali comunicazioni risultino disponibili e da quale momento intenda applicare il regime. Se questi elementi non sono ricostruibili, la priorità è verificare il fascicolo prima di adottare ulteriori semplificazioni.

IVA, reddito imponibile e documentazione delle operazioni

I soggetti che hanno esercitato l’opzione sono esonerati dagli obblighi contabili e IVA richiamati dall’articolo 2 della L. 398/1991. L’esonero non elimina la necessità di documentare le operazioni: ogni provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali deve essere annotato nella distinta o dichiarazione d’incasso prevista dalla norma, opportunamente integrata.

Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate secondo le disposizioni richiamate dall’articolo 2. Per i proventi commerciali soggetti a IVA, l’imposta continua ad applicarsi con le modalità richiamate dall’articolo 74, sesto comma, del DPR 633/1972. Sul reddito imponibile, l’articolo 2 prevede l’applicazione del coefficiente di redditività del 3 per cento ai proventi commerciali, con aggiunta delle plusvalenze patrimoniali.

Questi dati vanno letti separatamente: il coefficiente non sostituisce la ricostruzione dei proventi commerciali e la numerazione delle fatture non sostituisce l’annotazione dei proventi. La tracciabilità, come pratica di controllo interno, consiste nel poter collegare contratto o altro documento, fattura, incasso e annotazione relativa alla stessa operazione.

Percorso diagnostico per ASD e SSD

  1. Identificare il soggetto. Raccogliere statuto, atto costitutivo, informazioni sull’affiliazione e descrizione dell’attività sportiva dilettantistica svolta; verificare anche se la posizione nel Terzo settore richiede un esame separato.
  2. Ricostruire i proventi commerciali. Predisporre un prospetto del periodo d’imposta precedente e uno del periodo in corso, collegando le voci a fatture, contratti, incassi e altri documenti disponibili.
  3. Controllare opzione e registrazioni. Verificare la documentazione dell’opzione, le distinte o dichiarazioni d’incasso integrate, la numerazione progressiva annuale e la conservazione delle fatture.
  4. Individuare la decisione immediata. Se emerge un dubbio sul perimetro dell’ente, sulla posizione nel Terzo settore, sulla ricostruzione dei proventi o sull’avvicinamento alla soglia, il caso richiede una valutazione coordinata prima di compiere il passaggio successivo.

Per inquadrare i documenti societari e associativi che accompagnano questa verifica, può essere utile Approfondisci: approfondire statuto, attività e libri sociali dell’ente.

Scenario operativo: sponsorizzazioni e controllo della soglia

Una ASD riceve più corrispettivi di sponsorizzazione durante l’anno e conserva le fatture, ma aggiorna il totale soltanto a fine esercizio. Il primo controllo non riguarda la convenienza astratta del regime: riguarda il perimetro dell’ente, il dato dei proventi commerciali del periodo precedente e l’andamento delle operazioni commerciali nel periodo in corso.

Il fascicolo di controllo può collegare, per ogni operazione, controparte, documento contrattuale disponibile, fattura emessa, data dell’incasso e annotazione. In questo modo il tesoriere può individuare quali elementi sottoporre a verifica e monitorare la soglia senza confondere documenti diversi. Per organizzare il materiale relativo alle operazioni commerciali, può essere utile consultare anche gli approfondimenti sulla documentazione delle sponsorizzazioni per ASD.

Quando chiedere una verifica sul caso concreto

È il momento di coinvolgere lo studio prima dell’opzione, quando l’ente deve valutare la propria posizione nel Terzo settore, quando le entrate commerciali aumentano, quando si avvicina la soglia o quando fatture, incassi e annotazioni non risultano facilmente collegabili. Alessio Ferretti & Partners STP S.r.l., studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto nel perimetro del servizio, ricostruendo documenti, entrate e passaggi fiscali, contabili e amministrativi pertinenti.

Nella prima richiesta è utile indicare forma dell’ente, attività svolta, decisione o urgenza e documenti disponibili. Attraverso il canale del form, trasmettere soltanto quanto necessario alla valutazione iniziale: ad esempio statuto e atto costitutivo disponibili, evidenza dell’affiliazione, prospetto dei proventi commerciali, fatture, documentazione dell’opzione e annotazioni disponibili. Evitare dati personali o riservati non pertinenti.

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