
Per una ASD o una SSD senza scopo di lucro, il regime 398/91 richiede di tenere insieme soggetto, attività sportiva dilettantistica, affiliazione, proventi commerciali e documentazione. La consulenza fiscale per associazioni e ASD è utile quando questi elementi non sono già leggibili in modo coerente nei documenti dell’ente.
La regola di partenza è precisa: il regime può essere valutato dai soggetti sportivi dilettantistici indicati dalla legge, senza scopo di lucro, affiliati nei termini previsti e con proventi commerciali del periodo d’imposta precedente non superiori a 400.000 euro. Non è una soluzione applicabile indistintamente a ogni associazione. Inoltre, l’articolo 89 del D.Lgs. 117/2017 stabilisce la non applicazione della legge 398/1991 agli enti del Terzo settore di cui all’articolo 79, comma 1: la sola iscrizione al RUNTS non è il criterio indicato da questa disposizione.
In sintesi
- La legge 398/1991 riguarda associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che svolgono attività sportiva dilettantistica e sono affiliate nei termini previsti.
- Le SSD costituite in società di capitali senza fine di lucro rientrano nell’estensione prevista dall’articolo 90 della legge 289/2002.
- Il limite è di 400.000 euro di proventi da attività commerciali conseguiti nel periodo d’imposta precedente; se il limite è superato nel corso dell’anno, il regime cessa dal mese successivo.
- L’opzione produce effetti per IVA e imposte sui redditi, dura almeno un triennio salvo revoca e non coincide con una scelta informale.
- Gli esoneri non eliminano l’annotazione dei proventi commerciali né la numerazione e conservazione delle fatture.
- Per gli ETS di cui all’articolo 79, comma 1, l’articolo 89 del Codice del Terzo settore esclude l’applicazione della legge 398/1991.
Quali ASD e SSD possono valutare il regime 398/91
L’articolo 1 della legge 398/1991 individua le associazioni e le società sportive dilettantistiche, comprese le relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti e che svolgono attività sportive dilettantistiche. L’articolo 90 della legge 289/2002 estende le disposizioni della legge anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.
La verifica non può fermarsi alla denominazione dell’ente. Statuto, dati dell’affiliazione, attività effettivamente svolta e documenti che descrivono entrate e rapporti con controparti devono consentire di ricostruire il perimetro concreto. Per gli amministratori, il controllo di governance consiste nel basare opzione e gestione su elementi verificabili, anziché su una qualificazione soltanto dichiarata.
Per collegare l’inquadramento fiscale alla struttura dell’ente, approfondisci governance e presidi documentali nella costituzione degli enti non profit.
ETS, RUNTS e legge 398/1991: la distinzione da non semplificare
APS, ODV e altri enti iscritti nel RUNTS non devono essere trattati come una categoria unica ai fini di questa verifica. L’articolo 89, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 dispone che la legge 398/1991 non si applica agli enti del Terzo settore di cui all’articolo 79, comma 1.
La disposizione non indica la mera iscrizione al RUNTS come criterio sufficiente per affermare la non applicazione della legge 398/1991. Il dato da verificare è quindi l’inquadramento dell’ente rispetto al presupposto espressamente richiamato dall’articolo 89, insieme alla sua concreta configurazione e alla disciplina sportiva eventualmente rilevante. Prima di assumere una decisione sul regime, è utile ricostruire questa posizione con gli atti disponibili.
Proventi commerciali, soglia e monitoraggio dell’ente
L’articolo 1 fissa il limite in 400.000 euro di proventi conseguiti dall’esercizio di attività commerciali nel periodo d’imposta precedente. Il controllo riguarda dunque quei proventi, non un totale indistinto delle entrate dell’ente. Contratti, fatture, ricevute, causali d’incasso e atti disponibili servono a ricostruire l’operazione e a valutarne separatamente la qualificazione.
Se il limite è superato nel corso del periodo d’imposta, le disposizioni della legge cessano di applicarsi dal mese successivo al superamento. Per questo un riepilogo delle entrate commerciali va mantenuto aggiornato quando l’ente avvia nuove iniziative o sottoscrive nuovi accordi.
Percorso diagnostico per proventi, opzione e governance
- Ricostruire il soggetto. Raccogliere statuto, atti sociali rilevanti, dati dell’affiliazione e documenti sull’attività esercitata.
- Collegare ogni entrata al suo documento. Per ogni incasso, individuare contratto, fattura, ricevuta, causale o delibera disponibile, evitando classificazioni basate sul solo nome attribuito all’entrata.
- Misurare il limite pertinente. Separare i proventi da attività commerciali, verificare il dato del periodo precedente e aggiornare il prospetto durante l’anno.
- Conservare la base della decisione. Tenere traccia degli elementi usati per l’opzione e dei controlli svolti, così che tesoriere e organo amministrativo operino sugli stessi dati.
Un esempio operativo: se un’ASD riceve un nuovo corrispettivo collegato a un accordo con un soggetto esterno, la domanda non è soltanto quale importo aggiungere al prospetto. Occorre collegare incasso e documento, valutarne la qualificazione nel caso concreto e aggiornare il monitoraggio dei proventi commerciali.
Opzione per il regime 398/91 e durata della scelta
Secondo l’articolo 1, l’opzione è esercitata mediante comunicazione al competente ufficio IVA e produce effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata. Per i soggetti che intraprendono l’esercizio di attività commerciali, la norma richiama la dichiarazione prevista ai fini IVA. L’opzione ha effetto anche per le imposte sui redditi e, salvo revoca, resta efficace almeno per un triennio.
La decisione richiede quindi una base documentale: dati sull’ente, affiliazione, attività e proventi commerciali devono essere disponibili prima dell’adempimento. Se il prospetto delle entrate non coincide con fatture, contratti o ricevute, è opportuno coinvolgere lo studio prima di esercitare l’opzione, revocarla o attribuire a una nuova entrata una qualificazione non verificata.
IVA e reddito imponibile nel regime
I soggetti che hanno esercitato l’opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili indicati dall’articolo 2 e dagli obblighi del titolo II del DPR IVA. Per i proventi commerciali soggetti a IVA, tuttavia, l’imposta continua ad applicarsi secondo le modalità richiamate dall’articolo 2, comma 3.
Ai fini delle imposte sui redditi, l’articolo 2 determina il reddito imponibile applicando il coefficiente di redditività del 3 per cento ai proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali. La corretta ricostruzione dei proventi commerciali resta quindi centrale sia per il limite di accesso sia per l’applicazione della disciplina descritta dalla norma.
Documenti e annotazioni che restano necessari
L’esonero contabile non elimina gli adempimenti espressamente mantenuti dalla legge. L’articolo 2 richiede di annotare qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali nella distinta o dichiarazione d’incasso prevista dalla norma, opportunamente integrata.
Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate secondo le disposizioni richiamate. Un fascicolo essenziale dell’operazione può mettere in relazione documento contrattuale disponibile, fattura o ricevuta, evidenza dell’incasso e annotazione: non come archivio ridondante, ma come base per ricostruire i dati utilizzati dall’ente.
Governance e responsabilità nella gestione ordinaria
Nel regime 398/91, governance significa attribuire compiti chiari alla raccolta dei documenti e al controllo delle informazioni rilevanti. Il tesoriere può aggiornare il prospetto degli incassi; chi segue gli accordi può trasmettere i documenti disponibili; l’organo amministrativo può verificare periodicamente gli elementi che sostengono l’opzione e il monitoraggio della soglia.
Tre domande aiutano a individuare incongruenze da verificare: il provento commerciale è stato annotato? Le fatture sono numerate e conservate? Il documento disponibile consente di comprendere l’operazione? Quando una risposta manca, la priorità è ricostruire i dati e i documenti prima che la stessa lacuna incida sulle decisioni successive. Leggi anche gli indicatori di governance e compliance fiscale per associazioni ed enti non profit.
Alessio Ferretti & Partners STP S.r.l., studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto nel perimetro del servizio, ricostruendo attività, entrate e documenti dell’ente. Alcuni passaggi possono richiedere il coinvolgimento di un professionista abilitato in base alla situazione concreta.
Domande frequenti
Il regime 398/91 riguarda ogni associazione iscritta al RUNTS?
No: l’articolo 89 del D.Lgs. 117/2017 prevede la non applicazione della legge 398/1991 agli ETS di cui all’articolo 79, comma 1. L’iscrizione al RUNTS, da sola, non è il criterio indicato dalla fonte per formulare questa conclusione.
Il limite di 400.000 euro riguarda tutte le entrate?
L’articolo 1 fa riferimento ai proventi conseguiti dall’esercizio di attività commerciali. Per applicare correttamente il limite occorre quindi ricostruire le singole entrate e i relativi documenti.
Gli esoneri del regime eliminano la necessità di conservare le fatture?
No. L’articolo 2 richiede la numerazione progressiva per anno solare e la conservazione delle fatture emesse e di acquisto, oltre all’annotazione dei proventi commerciali secondo la disposizione.
Fonti e riferimenti
- Legge 16 dicembre 1991, n. 398, art. 1
- Legge 16 dicembre 1991, n. 398, art. 2
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 89
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