
Una delibera dell’ASD e una causale bancaria coerenti sono importanti, ma non qualificano da sole il pagamento. Prima si individua che cosa il collaboratore fa, per chi lo fa e a quale titolo viene corrisposto l’importo; poi la delibera e il pagamento devono rappresentare quel rapporto senza chiamare “rimborso” un corrispettivo. Per allenatori, istruttori e altre figure comprese nella disciplina sportiva, il punto iniziale è accertare se ricorrono le condizioni del lavoro sportivo.
La distinzione decisiva è tra collaboratore retribuito e volontario sportivo. Se l’attività è resa verso corrispettivo a favore di un soggetto ammesso dalla norma, il pagamento va trattato come compenso di lavoro sportivo; se la persona opera personalmente, spontaneamente e gratuitamente per finalità amatoriali, non può ricevere una retribuzione presentata come rimborso. La delibera deve quindi riportare la decisione dell’organo competente, il soggetto, l’attività effettiva, il periodo e il titolo del pagamento; la causale deve riprendere lo stesso titolo in modo leggibile.
Errore da correggere: usare la causale per cambiare la natura del pagamento
Un bonifico con causale “rimborso spese istruttore” non dimostra che l’importo sia un rimborso di volontariato. Se l’istruttore riceve un corrispettivo per l’attività sportiva resa all’ASD, occorre partire dalla definizione di lavoratore sportivo e dall’eventuale contratto. L’articolo 25 del D.Lgs. 36/2021 include, tra gli altri, atleta, allenatore e istruttore che esercitano l’attività verso corrispettivo per i soggetti indicati dalla disposizione. Per gli altri tesserati, la mansione deve rientrare fra quelle necessarie secondo i regolamenti tecnici della disciplina; le mansioni amministrativo-gestionali sono espressamente escluse da questo passaggio della norma.
La stessa verifica evita un secondo errore: attribuire la qualifica di lavoro sportivo a una prestazione professionale svolta con abilitazione esterna all’ordinamento sportivo e iscrizione a un albo o elenco professionale. Né la qualifica usata in delibera né la causale bancaria possono superare tale esclusione.
Nel dilettantismo, quando la prestazione continuativa è resa per lo stesso committente entro ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo delle manifestazioni sportive, ed è coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo, il lavoro sportivo si presume collaborazione coordinata e continuativa autonoma. Se uno di questi elementi non ricorre, la ASD non dovrebbe usare una formula standard: deve ricostruire l’inquadramento prima di deliberare e pagare.
Delibera: che cosa deve chiarire nel caso concreto
La delibera è il punto di collegamento tra la decisione interna e il pagamento, non un sostituto della qualificazione del rapporto. Per ciascun collaboratore è utile che il verbale identifichi la persona, l’attività affidata, il periodo cui si riferisce, il titolo del rapporto, il compenso o il rimborso deliberato e il soggetto autorizzato all’esecuzione. Se l’ASD ha già un incarico o un contratto, il verbale deve esservi coerente e non introdurre una descrizione incompatibile dell’attività.
Per un collaboratore retribuito, una formulazione operativa può richiamare il compenso per l’attività effettivamente affidata e il periodo di riferimento, senza chiamarlo rimborso. La causale del bonifico può riprodurre questi dati essenziali: “compenso per attività di istruttore – periodo [mese/periodo] – delibera del [data]”. Data e testo vanno adattati agli atti dell’ASD: questa è una tecnica di allineamento documentale, non un modello normativo esaustivo.
Il pagamento di lavoro sportivo nell’area dilettantistica richiede inoltre di acquisire, all’atto del pagamento, l’autocertificazione del lavoratore sull’ammontare dei compensi ricevuti nell’anno solare per prestazioni sportive dilettantistiche. Questo dato serve a non applicare un trattamento fiscale basandosi soltanto sull’importo pagato dalla singola ASD. L’articolo 36 stabilisce che i compensi di lavoro sportivo nell’area dilettantistica non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo previsto dalla norma; la disposizione non estende tale trattamento a pagamenti che non siano compensi di lavoro sportivo.
Per le collaborazioni coordinate e continuative o per le prestazioni autonome dei lavoratori sportivi dilettantistici, l’articolo 35 prevede l’iscrizione alla Gestione separata INPS e disciplina la base di calcolo della componente pensionistica oltre la soglia annuale indicata. Non è una regola sui rimborsi del volontario, né una ragione per qualificare in questo modo un pagamento diverso.
Come rimediare se sono già stati predisposti verbali o bonifici incoerenti
- Ricostruire l’attività. Confrontare mansione effettiva, tesseramento quando rilevante, periodo, frequenza della prestazione e soggetto per cui l’attività è resa. L’esito distingue il lavoro sportivo dal volontariato e segnala quando la presunzione di co.co.co. può operare.
- Separare compensi e volontariato. Se il pagamento è un corrispettivo, riallineare delibera, incarico e causale al compenso. Se si tratta di volontariato, accertare prima che l’attività sia gratuita e che ricorrano le condizioni specifiche per l’eventuale rimborso forfettario.
- Allineare le evidenze di pagamento. Collegare verbale, incarico, autocertificazione annuale del percettore e pagamento al medesimo periodo e alla medesima attività. Una descrizione diversa tra questi documenti lascia irrisolta la qualificazione.
- Gestire il rimborso forfettario solo nel suo perimetro. Per il volontario sportivo, la norma ammette rimborsi forfettari entro il limite mensile previsto, per manifestazioni ed eventi riconosciuti e con tipologie di spesa e attività individuate con deliberazioni dei soggetti indicati dalla legge. L’ente erogante comunica nel Registro nominativi e importi entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni.
Il danno evitabile non è soltanto formale: documenti che descrivono in modo diverso la stessa somma rendono più difficile ricostruire titolo, periodo e trattamento del pagamento. Correggere non significa retrodatare o rinominare automaticamente gli atti; significa fermare la formula incoerente, ricostruire i fatti disponibili e adottare la documentazione corrispondente per le decisioni successive.
Volontario sportivo: quando il rimborso non sostituisce il compenso
Il volontario sportivo mette a disposizione tempo e capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro e per finalità amatoriali. Le sue prestazioni non sono retribuite in alcun modo, neppure dal beneficiario. Il rapporto di volontariato è inoltre incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, autonomo o altro rapporto retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge l’attività sportiva.
Questo rende rischiosa una prassi frequente sul piano documentale: deliberare un “rimborso” periodico e costante per un’attività di istruzione sportiva senza distinguere spese, eventi riconosciuti e lavoro retribuito. La verifica non si risolve con la quietanza né con il solo bonifico. Per la governance dell’ente, può essere utile confrontare anche i criteri generali di costituzione, governance e compliance delle associazioni, mantenendo però distinta la disciplina propria dell’ASD e dei suoi collaboratori.
Quando coinvolgere lo studio
È opportuno coinvolgere lo studio quando l’ASD ha già effettuato pagamenti con causali non coerenti, quando un collaboratore alterna attività retribuita e volontariato, oppure quando non si ricostruiscono con certezza mansione, periodo o compensi già percepiti nell’anno. Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può ricostruire il collegamento tra verbali, incarichi, pagamenti e autocertificazioni, distinguere i punti documentali da correggere e impostare gli adempimenti fiscali, contabili e amministrativi pertinenti al caso.
Per una prima valutazione senza impegno, descrivi situazione e urgenza e indica l’elenco dei documenti disponibili, ad esempio verbali, incarichi, pagamenti e autocertificazioni; le modalità di trasmissione saranno concordate dopo il contatto. Richiedi consulenza.
Fonti e riferimenti
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, art. 25 – Lavoratore sportivo
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, art. 28 – Rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, art. 29 – Prestazioni sportive dei volontari
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, art. 35 – Trattamento pensionistico
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, art. 36 – Trattamento tributario


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