
Per la consulenza fiscale per associazioni e ASD, l’applicazione pratica del regime forfettario della Legge 398/1991 parte da una verifica precisa: il regime non è un’opzione disponibile per qualsiasi ente non profit, ma riguarda le associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che possiedono le condizioni previste dalla legge. Occorre quindi verificare natura del soggetto, affiliazione, attività effettivamente svolta, proventi commerciali del periodo d’imposta precedente e modalità dell’opzione.
Quando i requisiti sussistono, il regime semplifica alcuni adempimenti contabili e stabilisce una specifica determinazione del reddito imponibile sui proventi commerciali. Non sostituisce però la necessità di distinguere correttamente quote associative, entrate istituzionali, corrispettivi e proventi commerciali, né risolve da solo i temi relativi a istruttori, collaboratori o altri percettori di compensi. Per le APS, ODV e gli enti iscritti nel RUNTS, la verifica deve includere anche il rapporto con il Codice del Terzo settore.
In sintesi
- La Legge 398/1991 si applica, alle condizioni indicate, ad associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate agli organismi sportivi previsti dalla norma.
- Il limite da controllare riguarda i proventi da attività commerciali conseguiti nel periodo d’imposta precedente, non un dato indistinto di tutte le entrate dell’ente.
- Il superamento del limite nel corso dell’anno comporta la cessazione del regime dal mese successivo a quello del superamento.
- L’esonero dalle scritture contabili non elimina la necessità di annotare i proventi commerciali, numerare e conservare le fatture.
- Per gli enti del Terzo settore richiamati dall’articolo 89 del Codice del Terzo settore, la Legge 398/1991 non si applica: la qualificazione concreta dell’ente va verificata prima della scelta.
Quando il regime può essere applicato da associazioni e ASD
La prima decisione non riguarda la convenienza astratta del regime, ma l’accesso. L’articolo 1 della Legge 398/1991 individua associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti, purché svolgano attività sportiva dilettantistica. L’articolo 90 della Legge 289/2002 estende le disposizioni anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.
In termini operativi, lo statuto e l’attività quotidiana devono poter essere letti insieme. La denominazione “ASD” non basta a sciogliere ogni dubbio: occorre ricostruire la forma dell’ente, l’assenza di fine di lucro, l’affiliazione in essere e la coerenza tra attività dichiarata, incassi, contratti, delibere e documentazione disponibile. Se emergono attività ulteriori o una struttura documentale disallineata, è prudente separare il problema di qualificazione dell’ente dalla verifica strettamente tributaria del regime.
Il secondo controllo riguarda la soglia: la norma considera i proventi conseguiti dall’esercizio di attività commerciali nel periodo d’imposta precedente. Per questo una lettura fondata soltanto sul saldo del conto corrente, sul rendiconto complessivo o sul volume di tutte le entrate può essere fuorviante. Servono una classificazione ragionata degli incassi e documenti che consentano di ricostruire quali componenti siano stati trattati come commerciali.
La scelta richiede attenzione anche per un ente culturale o associativo che svolga attività sportiva in modo non centrale: dalle fonti qui richiamate non si può dedurre un accesso automatico al regime. In quel caso la consulenza deve prima accertare se ricorrono tutti i presupposti soggettivi e oggettivi, senza assimilare situazioni diverse.
La coerenza tra atto costitutivo, statuto e gestione effettiva è un presidio che merita un controllo dedicato. Approfondisci la costituzione di associazioni ed enti non profit, con focus su statuto e rischi operativi.
Effetti pratici del regime su contabilità e proventi commerciali
Se l’opzione è validamente esercitata e il soggetto rientra nell’ambito applicativo, l’articolo 2 prevede l’esonero da specifici obblighi di tenuta delle scritture contabili e dagli obblighi del Titolo II del DPR IVA. Questo non equivale a una gestione documentale informale. La legge richiede l’annotazione di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali nella distinta o dichiarazione di incasso prevista e impone la numerazione progressiva annuale e la conservazione delle fatture emesse e ricevute.
La regola pratica è quindi costruire un flusso informativo che renda ricostruibili i proventi commerciali: data dell’incasso, causale, documento emesso, soggetto pagatore quando rilevante e collegamento con fatture o contratti. Sponsorizzazioni, pubblicità, vendita di beni e altri ricavi non vanno aggregati automaticamente alle quote associative o ai contributi senza una verifica della loro natura. La classificazione deve essere svolta sul caso concreto e mantenuta coerente nel rendiconto e nella documentazione di supporto.
Per il reddito imponibile, l’articolo 2 indica l’applicazione del coefficiente di redditività del 3 per cento all’ammontare dei proventi commerciali, con aggiunta delle plusvalenze patrimoniali. Per l’IVA, la norma rinvia alle modalità previste dall’articolo 74, sesto comma, del DPR 633/1972. Poiché questa guida utilizza esclusivamente le fonti fornite, non tratta aliquote, modelli, termini dichiarativi o modalità applicative ulteriori: questi aspetti devono essere verificati alla data della valutazione con i riferimenti aggiornati pertinenti.
Percorso diagnostico prima dell’opzione e durante l’anno
- Identificare il soggetto e il perimetro. Raccogliere statuto, atto costitutivo se disponibile, affiliazione, verbali rilevanti e una descrizione dell’attività effettivamente svolta. Il controllo serve a stabilire se l’ente è nell’ambito soggettivo della Legge 398/1991 e se esistono profili da valutare separatamente.
- Ricostruire i proventi commerciali del periodo precedente. Esaminare rendiconto, incassi, fatture emesse, contratti e riepiloghi contabili. L’obiettivo non è soltanto sommare gli importi, ma distinguere i proventi commerciali dalle altre entrate secondo la documentazione e la disciplina applicabile.
- Verificare la gestione documentale corrente. Controllare se i proventi commerciali sono annotati e se fatture emesse e di acquisto sono numerate e conservate. Se la documentazione è incompleta, va ricostruita con prudenza prima di assumere decisioni che presuppongano dati certi.
- Monitorare il limite nel corso dell’esercizio. Predisporre un prospetto aggiornabile dei proventi commerciali, separato dal totale delle entrate. Se si avvicina o si supera il limite, occorre valutare tempestivamente gli effetti della cessazione del regime dal mese successivo previsto dalla legge.
Questo percorso è utile anche quando l’ASD remunera istruttori o collaboratori. I contratti, gli incarichi, le presenze, i pagamenti e la posizione previdenziale vanno esaminati con una ricostruzione distinta: il regime 398 disciplina i profili fiscali indicati dalle sue disposizioni, ma non consente di qualificare automaticamente un rapporto di lavoro o un compenso sportivo.
Il limite e la posizione dell’ente del terzo settore
Il limite di 400.000 euro non è soltanto una soglia iniziale. Se viene superato nel corso del periodo d’imposta, le disposizioni della Legge 398/1991 cessano di applicarsi dal mese successivo. Questo rende opportuno un controllo periodico degli incassi commerciali, soprattutto quando vi sono eventi, campagne di sponsorizzazione o operazioni concentrate in pochi mesi.
Un passaggio distinto riguarda gli enti del Terzo settore. L’articolo 89 del D.Lgs. 117/2017 dispone che, per gli enti del Terzo settore di cui al suo articolo 79, comma 1, non si applica la Legge 398/1991. Non è quindi corretto trattare l’iscrizione o la qualificazione nel perimetro del Terzo settore come una semplice formalità marginale rispetto alla scelta del regime. La decisione richiede di verificare quale disciplina sia applicabile al singolo ente, senza trasferire automaticamente regole proprie di un’ASD a una APS, ODV o altro ETS.
Conviene coinvolgere il commercialista quando l’ente deve scegliere o confermare il regime, ha incassi di difficile classificazione, si avvicina al limite, ha una posizione RUNTS da coordinare oppure paga istruttori e collaboratori con documenti predisposti secondo regole non aggiornate.
Quando richiedere una valutazione sul caso concreto
Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto nel perimetro della consulenza fiscale per associazioni e ASD: ricostruisce documenti, entrate e pagamenti rilevanti, individua le decisioni fiscali, contabili e amministrative da assumere e, quando necessario, coordina gli aspetti giuridici con professionisti associati.
Nel contatto iniziale descrivi la situazione dell’ente, l’urgenza e l’elenco dei documenti disponibili, ad esempio statuto, verbali, rendiconto, libro soci, incassi, fatture, contratti di collaboratori, tesseramenti, regime fiscale applicato e documentazione previdenziale. Non allegare documenti personali o riservati nel form: l’eventuale trasmissione avverrà dopo il contatto, tramite un canale sicuro concordato con lo studio.
Richiedi una consulenza fiscale per la tua associazione o ASD.


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